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Modifica alla facciata condominiale

E’ illegittima la modifica alla facciata condominiale ma solo se vietata dal regolamento
contrattuale
(Cassazione civile, sezione II, sentenza 13 giugno 2013, n. 14898 )


La clausola contrattuale contenuta nel regolamento di condominio e negli atti di compravendita
delle singole unità immobiliari, con cui si vieta di apportare modifiche che possano contrastare
in modo visibile con l’estetica del complesso condominiale, da origine a servitù prediali
reciproche, consistenti nell’assoggettare al peso della immodificabilità tutti i piani o le porzioni di
piano in proprietà esclusiva, a vantaggio di tutte le altre unità immobiliari. I diritti scaturenti da
tale servitù possono essere fatti valere in giudizio non solo dall’amministratore, ma da ciascun
condomino.

Questo il principio di diritto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 14898 del 13
giugno 2013, in cui gli Ermellini tornano ad occuparsi di clausole contrattuali inserite nel
regolamento di condominio, con particolare riferimento alle clausole con cui i singoli condomini
si obbligano reciprocamente a non modificare l’aspetto architettonico delle facciate ponendo, in
questo modo, dei limiti al proprio diritto di godere e disporre del bene.