condomininews condomini

Decreto ingiuntivo senza messa in mora

DECRETO INGIUNTIVO AL CONDOMINO MOROSO, ANCHE SENZA MESSA IN MORA:
“La clausola regolamentare che preveda l’obbligo per l’amministratore di contestare
formalmente la morosità comporta eventualmente una responsabilità da inesatto adempimento
del mandato, ma non anche la preclusione ad agire in via monitoria.”
Commento alla Corte di Cassazione, II sez. civile, n. 9181/2013.

La massima riportata in epigrafe è quanto deciso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
9181 del 16/04/2013, emessa in materia di condominio.
In tale circostanza, due condomini morosi si opponevano al decreto ingiuntivo notificatogli
dall’amministratore di condominio per ottenere il pagamento di quanto approvato nel bilancio
consuntivo annuale.

Gli opponenti deducevano l’improcedibilità dell’azione monitoria a causa di una violazione del
regolamento condominiale commessa dall’amministratore.
Secondo gli opponenti, infatti, il regolamento condominiale prevedeva esplicitamente l’obbligo,
posto in capo all’amministratore, di contestare preventivamente la morosità ai condomini
debitori e solo in seguito procedere con l’azione legale.

Il giudice di prime cure respingeva l’opposizione, rilevando che una clausola inserita nel
regolamento condominiale non potesse inficiare la procedibilità di un’azione monitoria.
La decisione della Corte di Cassazione, che respinge in toto il ricorso proposto dagli opponenti,
sancisce un principio cardine delle procedure di esecuzione nei confronti dei condomini: la
norma regolamentare si limita a fissare una regola di condotta dalla cui violazione potrebbe, in
ipotesi, discendere una responsabilità da inesatto adempimento del mandato, ma non la
preclusione processuale dell’azione monitoria